FIUMICINO – ISOLA-QUEEN’S: IL GIUDICE SPORTIVO DÀ IL 6-0 A TAVOLINO. ORANGE PRIMI

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La Futsal Isola torna in vetta alla classifica. Il Giudice Sportivo questo pomeriggio ha respinto il ricorso della Queen’s Capitolina per la ripetizione del match non disputato lo scorso 22 novembre. Vittoria a tavolino per l’Isola (6-0) e un punto di penalizzazione per la Queen’s.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°39 del 30/11/2011 Esaminando il reclamo  fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società Queen’s Capitolina e con il quale si richiede il riconoscimento dell’istituto della causa di forza maggiore,in merito alla mancata disputa della gara a margine. La reclamante pare in evidenza che la squadra non è stata in grado di raggiungere la località di Fiumicino sede dell’incontro, per avaria al pulmino che trasportava i calciatori.
A tale riguardo ,trasmette ricevuta di soccorso stradale, nonché fattura generica di noleggio, nonché segnalazione della Polizia Roma Capitale che riferisce di avere notato, alle ore 14.30 al KM 20 della Cristoforo Colombo tre veicoli fermi con persone identificate, quali dirigenti della Società Queen’s Capitolina C5, che sostenevano di avere il mezzo in panne.
Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.
Questo Organo Giudicante, esaminata la documentazione e considerato che le motivazioni dedotte dalla reclamante, non trovano alcuna giustificazione per disporre la ripetizione della gara.
Esaminati gli atti ufficiali si rileva che la Dirigenza della società Queen’s Capitolina ha rifiutato il soccorso proposto dalla società Futsal Isola. Inoltre è da notare che dal luogo ove è avvenuto l’avaria del mezzo e il campo per la disputa della gara è raggiungibile in meno di mezzora, quindi, con buona volontà (considerando oltre il tempo di attesa di 30 minuti come previsto dal C.U. n°18 del 1/09/2011 la squadra poteva raggiungere Fiumicino).
Pertanto,si ritiene che la società Queen’s Capitolina, a tutti gli effetti è da considerarsi rinunciataria alla gara in epigrafe.
Visto l’art. 17 comma 1 del C.G.S. Delibera

  1. di respingere il reclamo proposto dalla società Queen’s Capitolina.
  2. di infliggere alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché l’ammenda di euro 150 (1°rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica.
  3. Incamerare la tassa reclamo.

A.S.D. Futsal Isola – Ufficio Stampa [foldergallery folder=”cms/file/BLOG/5097/” title=”5097″]


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