Calcio, Ostiamare, Serie D, annullato lo 0-4: si ripeterà la gara contro la Nuova Florida

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Giustizia è fatta. Il ricorso presentato dall’Ostiamare Lidocalcio, che chiedeva la ripetizione della gara contro la Nuova Florida, persa per 4 a 0 sul campo ma viziata dall’errore tecnico dell’Arbitro (il signor Borriello di Arezzo), in occasione del gol dell’1 a 1 biancoviola, ingiustamente annullato al 3′ della ripresa, è stato accolto dal Giudice Sportivo.

L’Arbitro riconosce l’errore. Le motivazioni del Giudice

Il comunicato 4/CS  di oggi 24 Novembre 2021, infatti, dà ragione alla Società lidense, affermando tra le altre cose che che il direttore di gara, a seguito di audizione richiesta dal Giudice Sportivo e tenutasi in videoconferenza il 18/11/2021, ha reso una dichiarazione per iscritto ad integrazione del proprio referto di gara con cui ha espressamente riconosciuto l’errore nel
quale è incorso, affermando dapprima “di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse “proveniente da una rimessa dal fondo” e successivamente di annullare la propria decisione e di “scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all’ultima squadra che ne aveva avuto il possesso.

Inoltre, atteso come, da un lato, la regola del giuoco del calcio n. 11, punto 3, sia chiara nell’affermare come “Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio; “sancendo la conseguente non configurabilità e non punibilità della presunta infrazione; dall’altro lato, la regola del giuoco del calcio n. 5, punto 2 prevede che “L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso”

– rilevato come alla luce del combinato disposto che precede, la decisione dell’arbitro non possa dirsi integrante una mera (benché erronea) interpretazione e valutazione di un fatto di gioco, che per forza di cose può tradursi in un errore (anche più volte nel corso di una stessa gara) a causa della inevitabile fallibilità umana ma risulta tale da integrare la violazione e mancata applicazione di due norme del regolamento del giuoco del calcio per non conoscenza o dimenticanza, come lo stesso Direttore di gara afferma nel verbale

– rilevato, inoltre, come la situazione di palese confusione appare vieppiù corroborata dalle modalità con cui il direttore di gara ha tentato (illegittimamente) di rimediare al proprio errore nel corso della gara, decidendo di riassegnare il pallone allo stesso sodalizio a cui contestualmente ha annullato una rete, quest’ultima segnata ad esito di un’azione originata da un’infrazione che a termine di regolamento non era sussistente;

Dispone:
– la ripetizione della gara oggetto di reclamo;
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